Regio decreto 2616/1937
Art. 29 — Per ottenere la liquidazione dell'indennita' supplementare, l'ufficiale che trovasi nelle condizioni volute d…
Art. 29. Per ottenere la liquidazione dell'indennita' supplementare, l'ufficiale che trovasi nelle condizioni volute dalla legge 4 gennaio 1937-XV, n. 35, dovra', farne domanda alla Cassa ufficiali. Nella domanda, oltre alle generalita' ed al grado, l'avente diritto deve indicare il provvedimento di collocamento a riposo, il domicilio eletto, ed il luogo ove desidera effettuare la riscossione. In tutti i casi il pagamento dell'indennita' sara' effettuato a mezzo di assegni postali localizzati.
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