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Regio decreto 2616/1937

Art. 28 — All'atto del pagamento dell'indennita' supplementare la Cassa ufficiali trattiene tutte le somme di cui l'uff…

ELI /it/regio-decreto/1937/11/25/2616/art/28parte di Regio decreto 2616/1937
Art. 28. All'atto del pagamento dell'indennita' supplementare la Cassa ufficiali trattiene tutte le somme di cui l'ufficiale e' eventualmente debitore per qualunque titolo verso la Cassa medesima. Nel caso di indennita' spettante ai superstiti dell'iscritto che abbia lasciato debiti verso la Cassa, il Ministro per l'aeronautica, su proposta del Consiglio di amministrazione, delibera sul recupero dei debiti o sulla radiazione della partita senza pronunciare alcun addebito, ad eccezione dei debiti per prestiti contratti che dovranno essere recuperati, salvo il caso in cui abbiano a verificarsi le circostanze di cui al successivo art. 52.

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