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Regio decreto 1706/1937

Art. 43 — Art. 25, legge 6 giugno 1932, n. 656

ELI /it/regio-decreto/1937/08/26/1706/art/43parte di Regio decreto 1706/1937
Art. 43. (Art. 25, legge 6 giugno 1932, n. 656). Le disposizioni della legge 4 giugno 1931, n. 660, tranne il disposto dell'art. 6, sono applicabili anche ai promotori, amministratori, direttori, sindaci, commissari straordinari, membri dei Comitati di sorveglianza, liquidatori e commissari liquidatori, delle aziende soggette alle disposizioni del presente Testo unico.

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