Regio decreto 1706/1937
Art. 42 — Per l'applicazione delle pene pecuniarie previste nel presente capo si osserva il disposto dell'art
Art. 42. Per l'applicazione delle pene pecuniarie previste nel presente capo si osserva il disposto dell'art. 90 del R. decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1706/1937 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.