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Regio decreto 1706/1937

Art. 12 — Articolo unico n. 10° A

ELI /it/regio-decreto/1937/08/26/1706/art/12parte di Regio decreto 1706/1937
Art. 12. (Articolo unico n. 10° A) legge 25 gennaio 1934, n. 186). Quando risulti che la societa' ha subito perdite che hanno diminuito il capitale in misura non inferiore ad un terzo, gli amministratori devono convocare i soci in assemblea generale, per far deliberare la reintegrazione del capitale sociale o la liquidazione della societa'.

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