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Regio decreto 1706/1937

Art. 11 — Art. 9, commi 1°, 3°, 4°, 5°, e 19, legge 6 giugno 1932, n. 656

ELI /it/regio-decreto/1937/08/26/1706/art/11parte di Regio decreto 1706/1937
Art. 11. (Art. 9, commi 1°, 3°, 4°, 5°, e 19, legge 6 giugno 1932, n. 656). Salvo gli obblighi di cui al Codice di commercio ed alle relative modifiche apportate dall'art. 7, commi 2° e 3°, della legge 4 giugno 1931, n. 660, le «Casse rurali ed artigiane» devono: 1° presentare alla cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione e' stabilita la sede della societa'. a) alla fine di ogni bimestre, due elenchi dei soci entrati e usciti durante tale periodo, contenenti l'indicazione del loro nome, cognome e domicilio, nonche' per i nuovi soci, la formale sottoscrizione o il crocesegno, ai sensi dell'art. 6, comma 5°. Uno di tali elenchi, vistato dal cancelliere, da restituirsi alla societa', e' da essa conservato e tenuto a disposizione dei soci; b) alla fine di ogni esercizio, l'elenco completo di tutti i soci rimasti, nonche' quello degli amministratori e dei sindaci in carica; Gli elenchi di cui alle lettere a) e b) sono sottoscritti dal presidente del Consiglio d'amministrazione o da chi per lui, e da uno dei sindaci, e sono conservati dal cancelliere. 2° inviare all'Ispettorato: a) i bilanci annuali corredati di una copia del verbale dell'assemblea dei soci, nel termine di un mese dalla data della loro approvazione; b) le situazioni dei conti alla fine di ogni bimestre, a cominciare da quella relativa alla fine del mese di febbraio di ogni anno, entro quindici giorni dalla data cui le situazioni stesse si riferiscono; c) l'elenco di cui al precedente n. 1°, lett. b); d) ogni informazione o notizia che venisse richiesta.

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