Regio decreto 1826/1937
Art. 37 — Nel primo impianto del ruolo di riserva, l'anzianita' relativa, degli ufficiali iscritti di autorita' a sensi…
Art. 37. Nel primo impianto del ruolo di riserva, l'anzianita' relativa, degli ufficiali iscritti di autorita' a sensi del precedente art. 19 e' determinata dalla data del decreto di nomina al grado civile, in base al quale hanno conseguito il grado militare nel corpo in congedo della giustizia militare. Gli altri ufficiali sono iscritti, in ciascuna delle categorie cui appartengono (e, per la categoria dei magistrati, dopo i predetti), nell'ordine della graduatoria di cui all'art. 16 del presente decreto. Per le iscrizioni successive degli ufficiali non provenienti dal ruolo ordinario, ciascuno di essi verra' collocato subito dopo l'ultimo pari grado della propria categoria. A parita' di anzianita' assoluta, precedono quelli che vi sono iscritti di autorita'.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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