Regio decreto 1826/1937
Art. 36 — In ciascuna delle predette categorie del ruolo ordinario, i funzionari della giustizia militare in attivita' …
Art. 36. In ciascuna delle predette categorie del ruolo ordinario, i funzionari della giustizia militare in attivita' di servizio sono collocati nello stesso ordine di anzianita' in cui si trovano nei ruoli civili della giustizia militare; successivamente vengono collocati gli iscritti a domanda, nell'ordine della graduatoria di cui all'art. 16 del presente decreto. In caso di nuova nomina di ufficiali iscritti di diritto, questi prendono posto dopo l'ultimo pari grado iscritto di diritto e avanti al primo iscritto a domanda.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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