Regio decreto 1826/1937
Art. 22 — Per la formazione del ruolo ausiliario, il Ministro per la guerra, con suo decreto, emanato di concerto con i…
Art. 22. Per la formazione del ruolo ausiliario, il Ministro per la guerra, con suo decreto, emanato di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'educazione nazionale, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fissa annualmente il numero dei posti disponibili in ciascuna categoria e in ciascun grado. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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