Regio decreto 1826/1937
Art. 21 — Per gli ufficiali del ruolo ausiliario si osservano, in quanto applicabili, tutte le disposizioni del present…
Art. 21. Per gli ufficiali del ruolo ausiliario si osservano, in quanto applicabili, tutte le disposizioni del presente decreto, inerenti agli ufficiali del ruolo ordinario, che siano funzionari della giustizia militare in attivita' di servizio.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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