Regio decreto 1826/1937
Art. 2 — L'assegnazione degli ufficiali della giustizia militare alle funzioni e agli uffici giudiziari si effettua, i…
Art. 2. L'assegnazione degli ufficiali della giustizia militare alle funzioni e agli uffici giudiziari si effettua, in pace e in guerra, in conformita' delle disposizioni di legge in vigore per i magistrati e cancellieri della giustizia militare in attivita' di servizio. La direzione degli uffici o servizi giudiziari, dove prestano servizio ufficiali di una stessa categoria (magistrati o cancellieri) ma dei vari ruoli del corpo in congedo della giustizia militare spetta, sia in pace sia in guerra, a parita' di grado rivestite nel corpo stesso, agli ufficiali del ruolo ordinario iscritti di diritto ai sensi del primo comma degli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, ancorche' non richiamati in servizio militare; e in mancanza, agli ufficiali dei vari ruoli, nel seguente ordine di precedenza: ruolo ausiliario, ruolo ordinario (iscritti a domanda), ruolo di riserva. Tra gli ufficiali dello stesso ruolo e categoria (magistrati o cancellieri) la precedenza e' determinata, a parita' di grado dall'anzianita' relativa nel grado stesso. Negli uffici dove prestano servizio ufficiali della categoria magistrati e ufficiali della categoria cancellieri, la direzione del servizio spetta, salvo sempre le disposizioni dei commi precedenti, agli ufficiali della categoria magistrati, qualunque sia il loro grado.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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