Regio decreto 1826/1937
Art. 1 — Il corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare fa parte del Regio esercito
Art. 1. Il corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare fa parte del Regio esercito. Ai suoi componenti si applicano, in quanto non sia diversamente stabilito dalle particolari norme che li concernono, tutte le disposizioni relative agli ufficiali del Regio esercito delle categorie di complemento e della riserva, nonche' agli ufficiali del Regio esercito in congedo assoluto.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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