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Regio decreto 1826/1937

Art. 12 — Ferme le disposizioni del R

ELI /it/regio-decreto/1937/07/08/1826/art/12parte di Regio decreto 1826/1937
Art. 12. Ferme le disposizioni del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, relative alla nomina di diritto dei magistrati e cancellieri della giustizia militare in attivita' di servizio, gli aspiranti alla nomina a ufficiale del corpo degli Ufficiali in congedo della giustizia militare devono farne domanda al Ministro per la guerra, per il tramite della Regia avvocatura generale militare, entro i limiti di tempo, che saranno annualmente stabiliti con apposita disposizione del Ministero della guerra, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale del Regno. Nella domanda deve essere specificato il titolo in base al quale essi aspirano alla nomina. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti: 1° certificato di cittadinanza; 2° certificato di nascita; 3° copia del foglio matricolare, se l'aspirante e' militare di truppa in congedo, o dello stato di servizio, se e' ufficiale, rilasciati dall'autorita' militare; 4° certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, rilasciato dalla competente Federazione provinciale fascista. Dovranno inoltre essere allegati: a) per i funzionari a riposo: copia dello stato di servizio; b) per i liberi professionisti, avvocati e procuratori: certificato comprovante l'iscrizione nell'albo e la durata dell'effettivo esercizio professionale, rilasciato dal segretario del competente sindacato, nonche', per i procuratori aspiranti alla nomina a ufficiale nella categoria magistrati, il diploma di laurea in originale o in copia autentica; c) per i notai: certificato del presidente del competente collegio notarile. I funzionari indicati nella lettera d) dell'articolo 31 del Regio decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, modificato dall'art. 5 del Regio decreto-legge 1° febbraio 1937-XV, n. 395, dovranno esibire i documenti indicati nelle lettere a) e b) del comma precedente. Potranno unirsi tutti quei documenti che valgano a dimostrare la particolare competenza del concorrente nel diritto e nella procedura penale militare e nelle discipline giuridiche in genere nonche' il possesso dei titoli di preferenza cui il candidato ritiene di aver diritto. Le ferite per causa della rivoluzione fascista devono essere provate da certificato della competente Federazione provinciale del Partito Nazionale Fascista, quando non risultino da regolari variazioni matricolari. Sono esonerati dal presentare i certificati di cui ai numeri 1° e 2° gli aspiranti funzionari in servizio nelle amministrazioni dello Stato.

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