Regio decreto 1826/1937
Art. 11 — Sono dispensati dall'esperimento di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto i funzionari delle amministr…
Art. 11. Sono dispensati dall'esperimento di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto i funzionari delle amministrazioni militari di cui alla lettera d) dell'art. 31 del R. decreto-leggi 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, quale risulta modificato dall'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1937-XVI n. 395, e i liberi professionisti, che abbiano prestato almeno due anni di lodevole servizio presso un tribunale militare, con funzioni, rispettivamente, di magistrati o di cancellieri, e siano gia' in possesso del grado, cui aspirano, in altre armi o corpi del Regio esercito o della Regia marina o della Regia aeronautica. Agli effetti di tale dispensa, il servizio prestato come segretario estensore e' equiparato a quello prestato come magistrato.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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