Regio decreto 2135/1936
Art. 8 — Le nomine a ordinario di 3ª classe (grado 6°) della Regia accademia navale hanno luogo dopo cinque anni di pe…
Art. 8. Le nomine a ordinario di 3ª classe (grado 6°) della Regia accademia navale hanno luogo dopo cinque anni di permanenza nel grado di straordinario per gli insegnanti di lingue estere e disegno, e dopo tre anni per gli altri, in seguito a giudizio favorevole di una Commissione composta con le stesse norme dell'art. 5 del presente regolamento. Questa Commissione prende in esame il metodo di insegnamento, le pubblicazioni e qualsiasi altra manifestazione dell'attivita' didattica ed operosita' scientifica o letteraria del professore sottoposto a scrutinio. A questo scopo l'insegnante, che abbia compiuto il triennio o il quinquennio nel grado di straordinario, deve avanzare domanda al Ministro per la marina, per il tramite del Comando dell'Accademia, allegando cinque copie di ciascuna pubblicazione da servire alla Commissione predetta per il giudizio che e' chiamata ad esprimere. La Commissione sottopone l'insegnante straordinario all'ispezione, esaminandone il metodo di insegnamento, le pubblicazioni, i rapporti e le note informative del Comando dell'Accademia a suo riguardo, le speciali relazioni che sul suo conto devono redigere i presidenti di commissioni di esami, di cui egli abbia fatto parte, quale insegnante della materia, e quanto altro possa mettere in evidenza la sua attivita' scientifica o letteraria, le qualita' didattiche ed educative richieste in un insegnante di istituto militare. Compiuta l'ispezione, la Commissione presenta al Ministero una relazione con la quale esprime il suo parere sulla idoneita' o meno dell'insegnante alla promozione a professore ordinario. Ove il giudizio risulti sfavorevole, il Ministero ha facolta' di prorogare di uno o due anni il periodo di straordinariato, al termine del quale il candidato e' sottoposto al giudizio di una nuova Commissione costituita con membri diversi dalla precedente. In caso di un nuovo parere sfavorevole o qualora il Ministro non creda di avvalersi della facolta' di concedere la proroga, il professore straordinario e', con decreto ministeriale, dispensato dal servizio. Il provvedimento ha effetto dal mese successivo a quello in cui il giudizio sfavorevole e' divenuto definitivo. Asili effetti del computo del triennio o quinquennio di straordinariato, la mancata prestazione di servizio effettivo come insegnante, se legalmente autorizzata e complessivamente non superiore a tre mesi, durante il triennio o quinquennio, non e' considerata. Quando la mancata prestazione abbia avuto una durata maggiore di tre mesi, ma sia dipesa da ragioni di salute o da obblighi di legge, il periodo di straordinariato e' prolungato di un anno, se la durata della mancata prestazione non sia maggiore di un anno; di due, se essa non sia stata maggiore di due; di tre, limitatamente al caso di periodo quinquennale, se essa non sia stata maggiore di tre anni. Negli altri casi il professore straordinario cessa dal servizio.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2135/1936 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.