Regio decreto 2135/1936
Art. 7 — La Commissione, nella prima adunanza, determina la data delle successive riunioni, nelle quali ciascun commis…
Art. 7. La Commissione, nella prima adunanza, determina la data delle successive riunioni, nelle quali ciascun commissario dovra' presentare il proprio giudizio scritto sui titoli e le pubblicazioni dei candidati. La Commissione, venuta in possesso di tutti gli elementi di giudizio, procede alla classificazione dei candidati in ordine di merito, e redige una relazione contenente il giudizio definitivo sui concorrenti ed i motivi che l'hanno guidata nel formulario. La relazione e' sottoposta all'approvazione del Ministro per la marina, il quale provvede alla nomina del candidato riuscito primo in graduatoria. In caso di mancata accettazione da parte di quest'ultimo, puo' essere nominato il secondo che sia stato ritenuto idoneo, e nel caso di mancata accettazione anche del secondo puo' essere nominato il terzo fra i giudicati idonei. La graduatoria e' valida per un anno. Il vincitore del concorso viene nominato con decreto ministeriale professore straordinario ed e' in obbligo di assumere servizio nel termine stabilito, ritenendosi rinunciatario in caso di inadempimento. Qualora la nomina cada su persona che gia' ricopre il posto di professore di ruolo in un Regio Istituto di istruzione superiore, questi conserva il grado e l'anzianita' che occupava al momento della nuova nomina. I professori straordinari possono essere dispensati in qualunque momento dall'ufficio, con decreto del Ministro per la Marina, su proposta motivata del Comando dell'accademia.
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