Regio decreto 1040/1936
Art. 19 — L'obbligo dell'associazione per i soci aggregati dura un anno dalla data di inscrizione a socio
Art. 19. L'obbligo dell'associazione per i soci aggregati dura un anno dalla data di inscrizione a socio. L'obbligo si intende successivamente rinnovato per un altro anno se non e' comunicata rinuncia per iscritto almeno un mese prima della scadenza. E' in facolta' del presidente del Circolo di sciogliere il socio dall'obbligo annuale quando questi ne faccia domanda motivata e qualora le ragioni addotte siano tali da giustificare l'eccezionale provvedimento.
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