Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1040/1936Art. 18
Regio decreto 1040/1936

Art. 18 — Gli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e quelli in congedo richiamati sono dispensati dal p…

ELI /it/regio-decreto/1936/04/27/1040/art/18parte di Regio decreto 1040/1936
Art. 18. Gli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e quelli in congedo richiamati sono dispensati dal pagamento della tassa di ammissione di L. 100 mentre pagheranno la quota mensile secondo il disposto dell'art. 14, lettera a), siano o non residenti in Roma.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1040/1936 · fonte Normattiva ↗

← Art. 17 Art. 19 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.