Regio decreto 1040/1936
Art. 18 — Gli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e quelli in congedo richiamati sono dispensati dal p…
Art. 18. Gli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e quelli in congedo richiamati sono dispensati dal pagamento della tassa di ammissione di L. 100 mentre pagheranno la quota mensile secondo il disposto dell'art. 14, lettera a), siano o non residenti in Roma.
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