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Regio decreto 484/1936

Art. 57 — Quando un appartenente al personale della C

ELI /it/regio-decreto/1936/02/10/484/art/57parte di Regio decreto 484/1936
Art. 57. Quando un appartenente al personale della C. R. I. in congedo si sia reso responsabile di atti presunti incompatibili con il suo grado o che, comunque, possano costituire mancanza punibile con la cancellazione dai ruoli, l'ente dell'Associazione da cui egli dipende provvede con sollecitudine per gli accertamenti necessari e per la raccolta di tutti i dati ed elementi, che sia possibile rintracciare e che valgano a determinare i caratteri del caso. Comunica poi per iscritto all'inquisito gli addebiti che gli vengono mossi, invitandolo a presentare le sue discolpe entro dieci giorni dalla comunicazione fattagli. Il detto termine puo' essere prorogato o abbreviato insindacabilmente dall'autorita' che ha proceduto agli accertamenti. Qualora l'inquisito rinunci a presentare la sua difesa scritta, cio' dovra' risultare da una sua dichiarazione da allegarsi agli atti, o, in mancanza, da analoga attestazione dell'autorita' che gli ha comunicato gli addebiti. Il deferimento di un ufficiale della C.R.I. in congedo al giudizio del Consiglio di disciplina e' rimesso alle decisioni del Presidente generale dell'Associazione. Per il personale di assistenza in congedo l'ordine di deferimento ad una Commissione di disciplina deve essere emanato dai Presidenti dei Comitati centri di mobilitazione.

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