Regio decreto 484/1936
Art. 56 — La sospensione dal grado di cui ai precedenti articoli e' inflitta con decreto Reale su proposta del Ministro…
Art. 56. La sospensione dal grado di cui ai precedenti articoli e' inflitta con decreto Reale su proposta del Ministro della guerra, in seguito a designazione fattagli dal Presidente generale dell'Associazione.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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