Regio decreto 484/1936
Art. 43 — Coloro per i quali siano venute a cessare le ragioni che provocarono il trasferimento nel ruolo degli indispo…
Art. 43. Coloro per i quali siano venute a cessare le ragioni che provocarono il trasferimento nel ruolo degli indisponibili potranno essere reintegrati nel rispettivo ruolo normale, mobile o di riserva, seguendo l'ultimo inscritto di pari grado ed anzianita'. La reintegrazione nel ruolo mobile sara' pero' effettuata nel limite di un quarto delle vacanze verificatesi durante l'anno nel ruolo stesso del grado dell'interessato.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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