Regio decreto 484/1936
Art. 42 — Gli appartenenti al personale dell'Associazione, che siano dichiarati indisponibili per effetto del regolamen…
Art. 42. Gli appartenenti al personale dell'Associazione, che siano dichiarati indisponibili per effetto del regolamento sulla dispensa dalle chiamate alle armi del Regio esercito o fossero dispensati in seguito dalle chiamate alle armi, debbono essere trasferiti, dalla data della concessione, conservando il loro grado e la loro anzianita', nel ruolo degli indisponibili, a cura del Comitato centrale per gli ufficiali, e del Comitato centro di mobilitazione per la truppa. Saranno parimenti trasferiti nel ruolo degli indisponibili gli ufficiali non aventi obblighi militari, che, a causa della loro professione od impiego civile, non abbiano potuto o non potranno prestare alcun servizio durante campagne di guerra. Contro il merito del provvedimento non e' ammesso ricorso.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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