Regio decreto 484/1936
Art. 247 — Le variazioni matricolari relative al singoli inscritti nel personale della Croce Rossa Italiana, destinati a…
Art. 247. Le variazioni matricolari relative al singoli inscritti nel personale della Croce Rossa Italiana, destinati a prestar servizio presso il Regio esercito, la Regia marina, la Regia aeronautica, la Sanita' pubblica, ecc. dovranno essere comunicate di volta in volta, dalle autorita' dalle quali essi dipendono, ai competenti Comitati centri di mobilitazione. I Comitati centri di mobilitazione provvederanno, a loro volta, alle ulteriori eventuali comunicazioni.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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