Regio decreto 484/1936
Art. 246 — Nel caso di mobilitazione urgente, di cui al precedente articolo, i Comitati o Sottocomitati debbono subito i…
Art. 246. Nel caso di mobilitazione urgente, di cui al precedente articolo, i Comitati o Sottocomitati debbono subito informare telegraficamente il Comitato centrale (Ufficio personale) ed il Comitato centro di mobilitazione della effettuata mobilitazione di personale, inviando ad essi l'elenco nominativo del personale precettato. I Comitati centri di mobilitazione provvederanno a completare l'elenco di cui sopra con i dati matricolari relativi e ne trasmetteranno al piu' presto una nuova copia completata al Comitato centrale Ufficio personale.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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