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Regio decreto 484/1936

Art. 246 — Nel caso di mobilitazione urgente, di cui al precedente articolo, i Comitati o Sottocomitati debbono subito i…

ELI /it/regio-decreto/1936/02/10/484/art/246parte di Regio decreto 484/1936
Art. 246. Nel caso di mobilitazione urgente, di cui al precedente articolo, i Comitati o Sottocomitati debbono subito informare telegraficamente il Comitato centrale (Ufficio personale) ed il Comitato centro di mobilitazione della effettuata mobilitazione di personale, inviando ad essi l'elenco nominativo del personale precettato. I Comitati centri di mobilitazione provvederanno a completare l'elenco di cui sopra con i dati matricolari relativi e ne trasmetteranno al piu' presto una nuova copia completata al Comitato centrale Ufficio personale.

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