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Regio decreto 484/1936

Art. 237 — In tempo di guerra, agli ufficiali, sottufficiali, caporali e militi dell'Associazione, i quali abbiano contr…

ELI /it/regio-decreto/1936/02/10/484/art/237parte di Regio decreto 484/1936
Art. 237. In tempo di guerra, agli ufficiali, sottufficiali, caporali e militi dell'Associazione, i quali abbiano contratto infermita' da cui sia derivata menomazione fisica, od alle loro famiglie, quando da tale infermita' sia derivata la morte, si applicano le stesse norme stabilite per i militari del Regio esercito (art. 5 della legge 23 giugno 1912, n. 667 e successive modificazioni), analogamente a quanto e' disposto dall'art. 231 per le ferite o lesioni.

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