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Regio decreto 484/1936

Art. 236 — I direttori di unita' o capi di Ufficio, ricevuta la domanda, oppure venuti a conoscenza dell'evento di servi…

ELI /it/regio-decreto/1936/02/10/484/art/236parte di Regio decreto 484/1936
Art. 236. I direttori di unita' o capi di Ufficio, ricevuta la domanda, oppure venuti a conoscenza dell'evento di servizio, giusta il disposto dell'articolo precedente, provvederanno senza indugio a raccogliere tutti quegli accertamenti di fatto atti a provare la natura dell'infermita' e la connessione di questa con eventi di servizio. All'uopo essi raccoglieranno tutti quei documenti atti a provare nel modo piu' diretto ed efficace la causa e la natura, il tempo, il luogo e tutte le altre circostanze che precedettero, accompagnarono o seguirono l'insorgere delle infermita'. Raccolti tali documenti, faranno sottoporre l'infermo a visita diretta del medico incaricato normalmente, o anche saltuariamente, del servizio sanitario presso l'unita' od ufficio. Detto sanitario descrivera' con apposita dichiarazione le cause accertate o supposte della infermita' e le alterazioni riscontrate, enunciera' le conclusioni diagnostiche ed esprimera', in base ai dati clinici ed a quegli elementi di fatto che all'uopo potra' richiedere al direttore di unita' o capo di ufficio, un parere tecnico: 1° sulle conseguenze che l'infermita' potra' avere sulla idoneita' o meno al servizio dell'infermo; 2° sulla dipendenza o meno da servizio delle infermita'. Consegnera' quindi tale dichiarazione al direttore di unita' o capo di ufficio, il quale esprimera' il suo parere finale motivato sui due punti succitati, attestando la realta' del fatto di servizio, cui viene attribuita la infermita' o la morte. Cio' fatto, il direttore di unita' o capo di ufficio trasmettera' sollecitamente l'intero fascicolo istruttorio, in doppio esemplare, all'apposita Commissione medica del Comitato centrale, per la decisione di sua spettanza. Le conclusioni di detta Commissione medica, nei riguardi della dipendenza dal servizio della infermita', come anche della capacita' lavorativa, saranno comunicate all'interessato od agli aventi causa. Contro le decisioni di detta Commissione e' ammesso ricorso, entro il periodo di 90 giorni dalla partecipazione agli interessati, al presidente generale dell'Associazione, il quale disporra', se del caso, di sottoporre l'intero fascicolo istruttorio al giudizio di una Commissione medica superiore: Il giudizio della Commissione medica superiore e' definitivo e inappellabile.

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