Regio decreto 484/1936
Art. 228 — Gli appartenenti al personale militare ai quali sia derivata l'invalidita' permanente assoluta o parziale, in…
Art. 228. Gli appartenenti al personale militare ai quali sia derivata l'invalidita' permanente assoluta o parziale, in conseguenza di infortunio dipeso da cause di servizio o da fatti e circostanze previste dalla forma di previdenza, hanno diritto alla relativa indennita' di risarcimento, e perdono il diritto agli assegni del grado, dal giorno in cui e' accertata l'invalidita'. Il personale congedato per invalidita' permanente assoluta o parziale dipendente da infortunio riceve inoltre l'indennita' di congedamento stabilita dall'art. 238 del presente decreto.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 484/1936 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.