Regio decreto 484/1936
Art. 227 — Gli appartenenti al personale militare, che non sono in condizioni di prestare servizio in seguito ad infortu…
Art. 227. Gli appartenenti al personale militare, che non sono in condizioni di prestare servizio in seguito ad infortunio, ricevono le competenze del proprio grado per un periodo massimo di tre mesi, purche' l'infortunio siasi verificato in servizio e per fatti e circostanze stabilite dalla forma di previdenza. Gli appartenenti al personale militare infortunati, per il tempo in cui ricevono le competenze del proprio grado, non hanno diritto ad indennita' di risarcimento per l'infortunio subito. In questo caso l'indennita' e' riscossa dalla cassa dell'ente che amministra l'infortunato. Trascorso il periodo di tre mesi e perdurando l'assenza dal servizio, in conseguenza sempre dell'infortunio, il personale perde il diritto agli assegni del proprio grado e riceve dal giorno successivo alla perdita degli assegni, l'indennita' di infortunio di cui all'art. 224. In simili casi, il personale militare e' considerato in servizio senza assegni.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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