Regio decreto 484/1936
Art. 218 — In aggiunta alle diarie stabilite dalle presenti disposizioni, e' ammesso soltanto il rimborso delle spese po…
Art. 218. In aggiunta alle diarie stabilite dalle presenti disposizioni, e' ammesso soltanto il rimborso delle spese postali e telegrafiche, di passaporto e delle spese di viaggio, aumentate, queste ultime, di due decimi per gli ufficiali e per i marescialli. Nessun rimborso e' dovuto per spese personali di trasporto sostenute entro il luogo ove e' la' sede della missione.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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