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Regio decreto 484/1936

Art. 217 — L'indennita' giornaliera per le missioni all'estero e' ridotta a tre quarti della misura stabilita, qualora l…

ELI /it/regio-decreto/1936/02/10/484/art/217parte di Regio decreto 484/1936
Art. 217. L'indennita' giornaliera per le missioni all'estero e' ridotta a tre quarti della misura stabilita, qualora la permanenza in territorio estero si protragga oltre i 180 giorni. Quando la missione debba, per cause di servizio, essere interrotta per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni, la sua continuazione nella stessa localita' e' considerata, agli effetti della indennita', come nuova missione.

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