Regio decreto 484/1936
Art. 217 — L'indennita' giornaliera per le missioni all'estero e' ridotta a tre quarti della misura stabilita, qualora l…
Art. 217. L'indennita' giornaliera per le missioni all'estero e' ridotta a tre quarti della misura stabilita, qualora la permanenza in territorio estero si protragga oltre i 180 giorni. Quando la missione debba, per cause di servizio, essere interrotta per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni, la sua continuazione nella stessa localita' e' considerata, agli effetti della indennita', come nuova missione.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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