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Regio decreto 484/1936

Art. 18 — Possono aspirare alla nomina a maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore della C.R.I

ELI /it/regio-decreto/1936/02/10/484/art/18parte di Regio decreto 484/1936
Art. 18. Possono aspirare alla nomina a maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore della C.R.I. i marescialli in congedo delle Forze armate dello Stato delle tre categorie. Sara' data la preferenza a coloro che abbiano disimpegnato, almeno per un anno, le funzioni contabili. Essi conserveranno il grado ricoperto nelle dette forze e la relativa anzianita'. Possono inoltre aspirare alla nomina a maresciallo ordinario della C.R.I. coloro che abbiano conseguito la licenza di Scuola tecnica (ora Istituto inferiore), o ginnasiale, che diano prova di aver disimpegnato attribuzioni di contabile in un ufficio governativo provinciale, comunale o privato importante, e dimostrino, sottoponendosi ad un apposito esperimento pratico da determinarsi dalla Presidenza generale dell'Associazione, di ben conoscere la disciplina e i regolamenti militari.

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