Regio decreto 484/1936
Art. 18 — Possono aspirare alla nomina a maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore della C.R.I
Art. 18. Possono aspirare alla nomina a maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore della C.R.I. i marescialli in congedo delle Forze armate dello Stato delle tre categorie. Sara' data la preferenza a coloro che abbiano disimpegnato, almeno per un anno, le funzioni contabili. Essi conserveranno il grado ricoperto nelle dette forze e la relativa anzianita'. Possono inoltre aspirare alla nomina a maresciallo ordinario della C.R.I. coloro che abbiano conseguito la licenza di Scuola tecnica (ora Istituto inferiore), o ginnasiale, che diano prova di aver disimpegnato attribuzioni di contabile in un ufficio governativo provinciale, comunale o privato importante, e dimostrino, sottoponendosi ad un apposito esperimento pratico da determinarsi dalla Presidenza generale dell'Associazione, di ben conoscere la disciplina e i regolamenti militari.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 484/1936 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.