Regio decreto 484/1936
Art. 17 — null Un cappellano capo della C.R.I
Art. 17. null Un cappellano capo della C.R.I. (con assimilazione a capitano) fa parte della Curia dell'Ordinario militare. Il cappellano capo e' nominato tra i cappellani che abbiano almeno tre anni di anzianita' di grado, su designazione insindacabile dell'Ordinario militare e del presidente generale. Al cappellano capo ed ai cappellani della C.R.I. chiamati in servizio e' dovuto il trattamento economico spettante agli ufficiali della C.R.I., cui sono rispettivamente assimilati, e quello disciplinare e morale che compete ai cappellani militari in servizio presso le Forze armate dello Stato. L'assimilazione a grado militare del personale per l'assistenza spirituale non assoggetta alla giurisdizione penale e disciplinare militare, se non in caso di mobilitazione totale o parziale ed in caso di imbarco sulle Regie navi a norma dell'art. 5, legge 11 marzo 1926, n. 417.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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