Regio decreto 484/1936
Art. 161 — La riduzione dello stipendio ai marescialli e' regolata con le stesse norme stabilite per gli ufficiali dall'…
Art. 161. La riduzione dello stipendio ai marescialli e' regolata con le stesse norme stabilite per gli ufficiali dall'art. 135 all'articolo 143 del presente decreto.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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