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Regio decreto 484/1936

Art. 160 — I marescialli, ai quali nella promozione al grado superiore, compresa quella ad ufficiale, fosse dovuto uno s…

ELI /it/regio-decreto/1936/02/10/484/art/160parte di Regio decreto 484/1936
Art. 160. I marescialli, ai quali nella promozione al grado superiore, compresa quella ad ufficiale, fosse dovuto uno stipendio inferiore a quello da essi precedentemente goduto, conservano il maggiore stipendio, fino a quando avranno diritto ad uno stipendio superiore.

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