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Regio decreto 484/1936

Art. 158 — Ai marescialli provvisti di pensione civile o militare e' dovuto lo stipendio inerente al proprio grado, rest…

ELI /it/regio-decreto/1936/02/10/484/art/158parte di Regio decreto 484/1936
Art. 158. Ai marescialli provvisti di pensione civile o militare e' dovuto lo stipendio inerente al proprio grado, restando sospeso il pagamento della pensione. La pensione pero' continua in luogo dello stipendio, se piu' favorevole. I marescialli mutilati o invalidi di guerra, oltre a ricevere lo stipendio del grado, continuano a percepire la pensione di guerra di cui sono provvisti. Per i marescialli impiegati civili dello Stato, quando vengono chiamati in servizio, si osservano le stesse norme stabilite per gli ufficiali nell'art. 134 del presente decreto,

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