Regio decreto 484/1936
Art. 158 — Ai marescialli provvisti di pensione civile o militare e' dovuto lo stipendio inerente al proprio grado, rest…
Art. 158. Ai marescialli provvisti di pensione civile o militare e' dovuto lo stipendio inerente al proprio grado, restando sospeso il pagamento della pensione. La pensione pero' continua in luogo dello stipendio, se piu' favorevole. I marescialli mutilati o invalidi di guerra, oltre a ricevere lo stipendio del grado, continuano a percepire la pensione di guerra di cui sono provvisti. Per i marescialli impiegati civili dello Stato, quando vengono chiamati in servizio, si osservano le stesse norme stabilite per gli ufficiali nell'art. 134 del presente decreto,
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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