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Regio decreto 484/1936

Art. 157 — Agli effetti della determinazione dello stipendio, ai marescialli si applicano le disposizioni contenute negl…

ELI /it/regio-decreto/1936/02/10/484/art/157parte di Regio decreto 484/1936
Art. 157. Agli effetti della determinazione dello stipendio, ai marescialli si applicano le disposizioni contenute negli articoli 119, 120, 121, 122 del presente decreto. I benefici contemplati negli articoli 119 e 122 debbono essere goduti una sola volta e sono valutati nella determinazione dello stipendio inerente al grado rivestito al 1° aprile 1922, o nella determinazione del primo stipendio, qualora la nomina a maresciallo sia posteriore a tale data. I marescialli che, al 1° aprile 1922 o all'atto della determinazione del primo stipendio, avessero raggiunto il massimo dello stipendio inerente al grado rivestito, senza che per cio' fosse stato necessario valutare in tutto o in parte i benefici di cui agli articoli succitati, potranno godere dei benefici stessi, o della loro rimanente parte, in occasione della successiva promozione.

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