Regio decreto 484/1936
Art. 147 — Il pagamento dell'aggiunta di famiglia e' fatto con le stesse norme dello stipendio
Art. 147. Il pagamento dell'aggiunta di famiglia e' fatto con le stesse norme dello stipendio. Nei casi in cui lo stipendio e' ridotto o sospeso, l'aggiunta di famiglia e le quote complementari per i figli vengono sospese. L'ufficiale provvisto di aggiunta di famiglia e di quote complementari da altra amministrazione, non le riceve dalla Croce Rossa italiana.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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