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Regio decreto 484/1936

Art. 147 — Il pagamento dell'aggiunta di famiglia e' fatto con le stesse norme dello stipendio

ELI /it/regio-decreto/1936/02/10/484/art/147parte di Regio decreto 484/1936
Art. 147. Il pagamento dell'aggiunta di famiglia e' fatto con le stesse norme dello stipendio. Nei casi in cui lo stipendio e' ridotto o sospeso, l'aggiunta di famiglia e le quote complementari per i figli vengono sospese. L'ufficiale provvisto di aggiunta di famiglia e di quote complementari da altra amministrazione, non le riceve dalla Croce Rossa italiana.

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