Regio decreto 484/1936
Art. 146 — L'aggiunta di famiglia e' dovuta soltanto agli ufficiali dal grado gerarchico 8° all'11° (maggiore, capitano,…
Art. 146. L'aggiunta di famiglia e' dovuta soltanto agli ufficiali dal grado gerarchico 8° all'11° (maggiore, capitano, tenente. sottotenente), ammogliati o vedovi con prole minorenne o, anche se celibi, con prole minorenne naturale legalmente riconosciuta. La misura dell'aggiunta di famiglia e' di L. 150 mensili lorde per qualsiasi grado, oltre una quota complementare di L. 30 mensili lorde per ogni figlio minorenne (di eta' inferiore ai 21 anni), fino al massimo di tre. Per ogni figlio minorenne in piu' dei tre, la quota complementare e' dovuta in misura doppia a quella suindicata.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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