Regio decreto 484/1936
Art. 137 — Lo stipendio e' sospeso: a) agli ufficiali sospesi dal grado; b) agli ufficiali in licenza speciale per affar…
Art. 137. Lo stipendio e' sospeso: a) agli ufficiali sospesi dal grado; b) agli ufficiali in licenza speciale per affari privati. La sospensione ha luogo per tutti i giorni della licenza, compreso il viaggio; c) agli ufficiali disertori, contumaci, condannati al carcere od alla reclusione militare; d) agli ufficiali che, senza giustificata causa, non raggiungano nel tempo stabilito il loro posto, o se ne assentino. La sospensione ha luogo per tutti i giorni di assenza, compresi, nel primo caso, anche quelli di dilazione consentiti da speciali disposizioni.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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