Regio decreto 484/1936
Art. 136 — Lo stipendio e' ridotto alla meta' agli ufficiali in attesa di giudizio e non sospesi dal grado; salvo ad ave…
Art. 136. Lo stipendio e' ridotto alla meta' agli ufficiali in attesa di giudizio e non sospesi dal grado; salvo ad avere l'altra meta' quando il procedimento penale abbia termine con ordinanza o sentenza definitiva che escluda la esistenza del fatto imputato, oppure, ammettendolo, escluda che l'ufficiale vi abbia preso parte.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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