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Regio decreto 484/1936

Art. 136 — Lo stipendio e' ridotto alla meta' agli ufficiali in attesa di giudizio e non sospesi dal grado; salvo ad ave…

ELI /it/regio-decreto/1936/02/10/484/art/136parte di Regio decreto 484/1936
Art. 136. Lo stipendio e' ridotto alla meta' agli ufficiali in attesa di giudizio e non sospesi dal grado; salvo ad avere l'altra meta' quando il procedimento penale abbia termine con ordinanza o sentenza definitiva che escluda la esistenza del fatto imputato, oppure, ammettendolo, escluda che l'ufficiale vi abbia preso parte.

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