Regio decreto 484/1936
Art. 134 — Gli ufficiali impiegati civili dello Stato, quando vengono richiamati in servizio in tempo di pace, conservan…
Art. 134. Gli ufficiali impiegati civili dello Stato, quando vengono richiamati in servizio in tempo di pace, conservano, per i primi due mesi, lo stipendio civile e percepiscono, per tale periodo, anche quello inerente al proprio grado militare. Quando invece detti ufficiali vengono chiamati per servizi di guerra, saranno osservate le speciali disposizioni emanate dallo Stato.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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