Regio decreto 484/1936
Art. 133 — Agli ufficiali provvisti di pensione civile o militare a carico dello Stato e' dovuto lo stipendio loro spett…
Art. 133. Agli ufficiali provvisti di pensione civile o militare a carico dello Stato e' dovuto lo stipendio loro spettante, restando sospeso il pagamento della pensione. La pensione pero' viene corrisposta in luogo dello stipendio, se piu' favorevole. Tale disposizione non si applica agli ufficiali mutilati od invalidi di guerra, i quali percepiscono gli assegni del proprio grado e conservano il diritto alla pensione privilegiata di guerra di cui sono provvisti.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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