Regio decreto 484/1936
Art. 123 — Il tempo effettivamente trascorso in servizio nelle colonie italiane e' computato, per una volta tanto, in au…
Art. 123. Il tempo effettivamente trascorso in servizio nelle colonie italiane e' computato, per una volta tanto, in aumento all'anzianita' di grado o di servizio nella seguente misura: a) per intero, per i primi due anni del periodo trascorso, anche ad intervalli, nelle diverse colonie; b) per un terzo, per gli anni successivi.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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