Regio decreto 484/1936
Art. 122 — Agli ufficiali, i quali si trovano nelle condizioni previste dall'art
Art. 122. Agli ufficiali, i quali si trovano nelle condizioni previste dall'art. 119, spetta, agli effetti della determinazione dello stipendio ed indipendentemente dai benefici derivanti dall'articolo stesso: a) l'abbreviazione di due anni, se per fatto di guerra anteriore al 1° aprile 1922 abbiano conseguito ricompense al valor militare, ovvero siano mutilati od invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie di pensione, giusta tabella annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, sostituita dalle tabelle A e 13 annesse al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491; b) l'abbreviazione di un anno, se per fatto di guerra anteriore al 1° aprile 1922 abbiano ottenuto la croce di guerra od abbiano riportato ferite, ovvero siano mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle ultime quattro categorie, giusta la tabella indicata alla lettera a). Le ricompense al valor militare e la croce di guerra di cui alle precedenti lettere a) e b) valgono agli effetti del presente articolo anche quando la relativa pubblicazione sul Bollettino ufficiale sia posteriore al 1° aprile 1922. In applicazione del presente articolo, non puo' essere conferita che una sola delle abbreviazioni indicate, anche a coloro che si trovino in piu' di una delle cennate condizioni. Le ricompense al valore, che danno diritto all'abbreviazione di due anni, di cui alle lettera a) del presente articolo, sono: la medaglia di bronzo, d'argento e d'oro al valor militare; le decorazioni dell'Ordine militare di Savoia; l'avanzamento straordinario per merito di guerra e la croce di guerra al valor militare.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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