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Regio decreto 1658/1935

Art. 6 — Le decisioni delle commissioni di appello vengono partecipate dal presidente ai ricorrenti

ELI /it/regio-decreto/1935/07/26/1658/art/6parte di Regio decreto 1658/1935
Art. 6. Le decisioni delle commissioni di appello vengono partecipate dal presidente ai ricorrenti. Ove tali decisioni abbiano modificate quelle delle commissioni comunali, la partecipazione deve essere fatta anche ai podesta', i quali provvedono per la relativa esecuzione nel modo indicato all'art. 30. Ai podesta' devono altresi' essere comunicate, per la relativa esecuzione, le decisioni adottate d'ufficio dalle commissioni di appello, a senso dell'art. 15 della legge, nonche' quelle adottate dai Ministeri militari, a senso dell'art. 17 della legge stessa.

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