Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1658/1935Art. 5
Regio decreto 1658/1935

Art. 5 — In base alle deliberazioni prese dalla commissione comunale sulle domande di soccorso giornaliero, il podesta…

ELI /it/regio-decreto/1935/07/26/1658/art/5parte di Regio decreto 1658/1935
Art. 5. In base alle deliberazioni prese dalla commissione comunale sulle domande di soccorso giornaliero, il podesta': a) comunica la concessione deliberata all'ufficio postale competente e agli enti indicati nell'art. 22, mediante l'invio dei ruoli nominativi di cui all'art. 21, invio da effettuarsi con la nota di trasmissione di cui al modello allegato n. 2; b) notifica ai richiedenti la concessione del soccorso od il rifiuto col modello allegato n. 3.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1658/1935 · fonte Normattiva ↗

← Art. 4 Art. 6 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.