Regio decreto 1658/1935
Art. 35 — I distretti militari, ricevute le richieste di rimborso di cui all'art
Art. 35. I distretti militari, ricevute le richieste di rimborso di cui all'art. 34, chiedono ai competenti uffici di contabilita' e di revisione di corpo d'armata la emissione di appositi ordinativi sulla contabilita' speciale di cui all'art. 43. Detti ordinativi sono intestati al distretto richiedente e commutabili in quietanza di entrata alla contabilita' speciale dell'Amministrazione postale per la trasmissione di fondi all'Ordinatore per vaglia e risparmi. Di tali ordinativi i distretti militari rilasciano ricevuta agli uffici di contabilita' e di revisione.
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