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Regio decreto 1658/1935

Art. 34 — Gli elenchi redatti e quietanzati, come prescrive l'art

ELI /it/regio-decreto/1935/07/26/1658/art/34parte di Regio decreto 1658/1935
Art. 34. Gli elenchi redatti e quietanzati, come prescrive l'art. 33, sono versati dall'ufficio postale alla competente direzione provinciale delle poste, nei modi e nei termini prescritti dall'Amministrazione postale. La direzione provinciale delle poste compila ogni quindici giorni, distintamente per ciascun distretto militare o capitaneria di porto, un riepilogo conforme al modello allegato n. 11 degli elenchi ricevuti dall'ufficio postale. Chiede quindi alla competente Amministrazione militare il rimborso dell'ammontare corrispondente mediante modello allegato n. 12.

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