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Regio decreto 1658/1935

Art. 32 — Il pagamento del soccorso e' effettuato a quindicine maturate

ELI /it/regio-decreto/1935/07/26/1658/art/32parte di Regio decreto 1658/1935
Art. 32. Il pagamento del soccorso e' effettuato a quindicine maturate. Il mese e' considerato di due esatte quindicine, qualunque sia il numero dei giorni che compongono il mese stesso. Allorquando l'inizio del soccorso e il termine di esso non coincidono col primo e col sedicesimo giorno del mese, il primo e l'ultimo pagamento vengono effettuati per il numero effettivo di giorni per i quali il soccorso deve essere corrisposto. In casi particolarmente gravi la commissione comunale puo' deliberare che sia anticipato l'ammontare del soccorso per la prima quindicina. Di tale deliberazione essa avverte l'interessato e ne da' contemporaneamente comunicazione all'ufficio postale. Della relativa somma l'Amministrazione postale si rimborsa nel modo consueto. Della concessione dell'anticipo deve essere presa nota nel ruolo nominativo modello allegato n. 5, nella colonna «annotazioni».

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