Regio decreto 1658/1935
Art. 31 — Nei casi di variazione di qualunque genere nel soccorso, sia in rapporto alla misura del soccorso stesso, sia…
Art. 31. Nei casi di variazione di qualunque genere nel soccorso, sia in rapporto alla misura del soccorso stesso, sia in rapporto alle persone beneficiarie, deve essere fatta una nuova inscrizione in ruolo, previo annullamento nel ruolo di quella precedente. Di ogni variazione deve essere data partecipazione agli interessati, mediante annotazione da apporsi sul libretto personale in loro possesso, nonche' agli enti indicati nell'articolo 22, con modello allegato n. 9.
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